1. Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti Ministeri e organismi:
1) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
2) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
3) Ministero della salute;
4) Ministero dell'istruzione;
5) Ministero dell'università e della ricerca;
6) Ministero dell'economia e delle finanze:
7) Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) da esperti nominati sulla base delle specifiche professionalità.
2. Il Comitato è presieduto da un professore universitario di prima fascia nelle materie della nutrizione e dell'alimentazione umana, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra gli esperti di cui al comma 1, lettera c).
3. I componenti del Comitato, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per altri quattro anni.
4. L'Osservatorio è composto da un presidente, individuato tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche in servizio nella qualifica da almeno dieci anni, da un segretario generale e da esperti del settore alimentare e nutrizionale.
5. I componenti dell'Osservatorio, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono esser confermati per altri quattro anni.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell'Osservatorio, sono nominati i componenti del Comitato, nonché i componenti, compresi il presidente e il segretario generale, dell'Osservatorio.