Art. 4.
(Composizione del Comitato e dell'Osservatorio).

      1. Il Comitato è composto:

          a) da un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti Ministeri e organismi:

              1) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

              2) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

 

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              3) Ministero della salute;

              4) Ministero dell'istruzione;

              5) Ministero dell'università e della ricerca;

              6) Ministero dell'economia e delle finanze:

              7) Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          b) da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) da esperti nominati sulla base delle specifiche professionalità.

      2. Il Comitato è presieduto da un professore universitario di prima fascia nelle materie della nutrizione e dell'alimentazione umana, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra gli esperti di cui al comma 1, lettera c).
      3. I componenti del Comitato, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per altri quattro anni.
      4. L'Osservatorio è composto da un presidente, individuato tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche in servizio nella qualifica da almeno dieci anni, da un segretario generale e da esperti del settore alimentare e nutrizionale.
      5. I componenti dell'Osservatorio, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono esser confermati per altri quattro anni.
      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell'Osservatorio, sono nominati i componenti del Comitato, nonché i componenti, compresi il presidente e il segretario generale, dell'Osservatorio.